I compensi corrisposti a una software house non residente dal distributore residente costituiscono royalties, in quanto la licenza per la distribuzione del programma informatico al pubblico tramite appositi supporti magnetici configura un trasferimento parziale del diritto d'autore (che altrimenti spetterebbe esclusivamente al titolare di tale diritto). In assenza della specifica licenza, la commercializzazione del software comporterebbe una violazione del diritto d'autore.
Questo il principio espresso dall'agenzia delle Entrate che, con la risoluzione n. 128/E del 3 aprile, si è pronunciata, ai fini dell'applicazione dell'imposta sui redditi nei confronti dei non residenti, in merito al trattamento tributario dei pagamenti effettuati da un distributore italiano di programmi informatici a una casa francese realizzatrice di software (software house).